STATUTO REGIONALE
PARTITO DEMOCRATICO D’ABRUZZO
APPROVATO DALLA ASSEMBLEA REGIONALE
L’Aquila - 15 settembre 2008
CAPO I
PRINCIPI COSTITUTIVI
Art.1
(Principi e autonomia)
1. Il Partito Democratico d’Abruzzo si costituisce sulla base del Manifesto dei valori, dello Statuto nazionale e del Codice Etico approvati dall’Assemblea costituente nazionale. In particolare, si ispira ai principi di democrazia interna stabiliti dall’art.1 dello Statuto nazionale. Il Partito Democratico d’Abruzzo promuove le pari opportunità, sia nella società che nella sua vita democratica, tra donne e uomini, tra generazioni diverse, indipendentemente dalle condizioni sociali, culturali e di reddito, dall’appartenenza di fede, nazionalità, etnia, orientamento sessuale. Il suo obiettivo è favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita sociale, politica e civile della Regione.
2. Il Partito Democratico d’Abruzzo si dota di uno Statuto che ne disciplina l’attività nel proprio ambito territoriale e ne regolamenta l’autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria, in tutte le materie che lo Statuto nazionale non riservi alla potestà degli organi nazionali (art.11, c.1 e art.12 c.1 Statuto nazionale).
3. Il Partito Democratico d’Abruzzo si ispira nella sua condotta e nella sua azione politica ai valori e ai principi inscritti nella Costituzione repubblicana. La sua cultura politica e il suo patrimonio ideale traggono origine dalla Resistenza antifascista, che ha avuto nella nostra regione un forte protagonismo rappresentato dalla storia di importanti formazioni partigiane operanti sul territorio regionale come la Brigata Maiella, dallo straordinario e generoso impegno di solidarietà e assistenza della popolazione civile abruzzese ai rifugiati, ai partigiani, ai militari alleati e ai perseguitati dal nazifascismo; dall’eredità di idee e valori costituita dalle forze democratiche e riformiste, che sono state artefici principali della crescita e del progresso dell’Abruzzo dal dopoguerra ad oggi: il movimento operaio e contadino, il cattolicesimo democratico, la tradizione laica e liberale, il socialismo riformista, l’ambientalismo, i movimenti per i diritti delle donne. Il Partito democratico d’Abruzzo, aprendosi al contributo indispensabile delle nuove generazioni, vuole costruire l’Abruzzo del Nuovo Secolo e dare il suo apporto per unire il Paese, nell’ambito dell’Unione Europea, abbattendo i vecchi steccati tra credenti e non credenti, Nord e Sud, lavoro e impresa, riconoscendo il valore insopprimibile del pluralismo culturale, religioso, sociale e politico.
4. I soggetti della democrazia interna del partito sono gli iscritti e gli elettori, titolari di diritti e doveri, secondo quanto prevede l’articolo 2 dello Statuto nazionale, le cui modalità di esercizio sono disciplinate dal presente Statuto e per quanto non espressamente previsto in esso dallo Statuto nazionale.
5. Il Partito democratico abruzzese si dota di un Sistema informativo regionale per la partecipazione attraverso la rete internet, secondo quanto prevede l’articolo 8, comma 9, dello Statuto nazionale, considerato quale strumento complementare per l’attuazione della partecipazione, che si esprime prevalentemente ed è attuata nelle forme insostituibili dell’impegno personale e diretto in sedi collettive di dibattito e confronto.
6. Il Partito Democratico dell’Abruzzo promuove, tutela la dignità e l’unità del mondo del lavoro in tutte le sue forme: autonomo, dipendente, privato e pubblico, manuale, intellettuale ed artistico.
7. Il Partito Democratico dell’Abruzzo è impegnato a favorire e tutelare la libertà di iniziativa economica pubblica e privata quale strumento di promozione del bene comune, riconoscendo il ruolo e la responsabilità sociale delle imprese.
8. Il Partito Democratico dell’Abruzzo è impegnato a rappresentare il pluralismo del mondo del lavoro, perseguendo tra le finalità prioritarie della sua azione politica il diritto al lavoro, ad adeguate forme di tutela dei lavoratori, alla sicurezza ed alla salubrità dei luoghi di lavoro.
9. Il Partito Democratico dell’Abruzzo riconosce e rispetta il pluralismo delle organizzazioni sociali e del lavoro, la distinzione tra la sfera dell’intrapresa economica privata e la sfera dell’azione politica.
10. Il Partito Democratico dell’Abruzzo promuove la legalità, la trasparenza nella vita delle istituzioni e del partito, il ricambio delle classi dirigenti nelle cariche istituzionali e del partito. Le donne e gli uomini del Partito Democratico dell’Abruzzo si impegnano, nei comportamenti, a rispettare il codice etico, a valorizzarlo
ed esigerne il rispetto nell’ambito del loro impegno politico nel partito e nelle istituzioni.
11. Il Partito Democratico dell’Abruzzo riconosce nella neutralità e nell’imparzialità della pubblica amministrazione valori essenziali per favorire l’ammodernamento e la maggiore efficienza di tutta la funzione pubblica, nell’interesse dei cittadini, delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori.
12. Il Partito Democratico dell’Abruzzo promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini ad ogni ambito della vita democratica ed associativa della regione, riconoscendo in essa un fattore irrinunciabile di coesione sociale, di sussidiarietà e di qualità della vita.
13. Il Partito Democratico dell’Abruzzo propone alle cittadine e ai cittadini abruzzesi un programma di governo per l’Abruzzo e per le sue comunità locali e si impegna a realizzarlo con i suoi eletti e amministratori in tutte le istituzioni del territorio regionale.
14. Il Partito Democratico dell’Abruzzo intende promuovere la tutela dei beni comuni quali l’acqua, l’aria, il territorio, il paesaggio, attraverso uno sviluppo compatibile a non pregiudicare le possibilità di benessere delle generazioni future.
CAPO II
FORMAZIONE DELL’INDIRIZZO POLITICO, COMPOSIZIONE, MODALITA’ DI ELEZIONE E FUNZIONI DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI REGIONALI
Art. 2
(Segretaria/o Regionale)
1. La/il Segretaria/o regionale rappresenta il Partito, ne esprime e rappresenta l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione.
2. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea o dal Coordinamento regionale, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.
3. Il Segretario regionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni.
4. La carica di Segretario regionale è incompatibile con quella di Presidente della Giunta Regionale. In caso di elezione del Segretario a Presidente della Giunta Regionale, si applica quanto previsto dal precedente comma 2.
Art.3
(Convenzione regionale)
1. La Convenzione regionale approva i documenti di orientamento politico vincolanti per l’azione del partito; seleziona le candidature a Segretario regionale, sottoponendole al vaglio degli iscritti insieme alle relative piattaforme politico-programmatiche in loro sostegno.
2. La Convenzione regionale è composta dalle delegate e dai delegati democraticamente eletti dagli iscritti, in rappresentanza delle diverse articolazioni del partito rispetto all’ambito territoriale di riferimento, nelle modalità previste dal Regolamento regionale apposito (art. 9, comma 1). La surroga dei delegati alla Convenzione avviene nel rispetto dei risultati elettorali della Convenzione stessa.
3. La Convenzione si tiene, in via ordinaria, ogni quattro anni. È convocata dall’Assemblea uscente che, nella data stessa di convocazione, approva a maggioranza il Regolamento di cui all’art. 9, comma 1. All’atto della convocazione della Convenzione, la Commissione regionale di garanzia acquisisce gli elenchi degli iscritti in regola con i requisiti previsti dalla relativa Anagrafe. Sempre in quella data, le iscrizioni valide ai fini della Convenzione sono bloccate.
Art. 4
(Assemblea regionale)
1. L’Assemblea regionale è composta da 120 componenti eletti nelle modalità indicate nel presente Statuto. Sono inoltre componenti di diritto dell’Assemblea regionale, purché regolarmente iscritti al Partito Democratico: i parlamentari nazionali ed europei eletti nella regione, il Presidente della Regione, i consiglieri e assessori regionali, i Presidenti di Provincia, i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia e gli eletti nell’Assemblea nazionale.
2. L’Assemblea regionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica regionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti regionali.
3. L’Assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall’Ufficio di Presidenza o dal Coordinamento regionale. Il Regolamento è approvato dall’Assemblea regionale a maggioranza.
4. L’Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente dell’Assemblea regionale resta in carica per la durata del mandato dell’Assemblea. Il Presidente nomina un ufficio di Presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l’Assemblea.
5. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni sei mesi. In via straordinaria, deve essere convocata dal suo Presidente, qualora lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti.
6. L’Assemblea regionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.
Art. 5
(Durata dei mandati del Segretario e dell’Assemblea regionale)
1. I mandati di Segretario regionale del Partito e di componente dell’Assemblea regionale durano quattro anni.
2. Il Presidente dell’Assemblea regionale indice l’elezione dell’Assemblea e del Segretario sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell’Assemblea previsti dal presente Statuto, il Presidente dell’Assemblea indice l’elezione entro i quattro mesi successivi.
Art. 6
(Vicesegretari)
1. Il Segretario regionale può, all’atto della proclamazione, proporre all’Assemblea regionale l’elezione di uno o due Vicesegretari, garantendo la parità di genere.
2. I vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.
Art. 7
(Segreteria regionale)
1. La Segreteria regionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.
2. La Segreteria regionale è composta da non più di quindici membri, nominati dal Segretario, ponendo attenzione ai criteri della pari rappresentanza di genere, del rinnovamento generazionale e della rappresentanza del pluralismo interno. Il Segretario dà comunicazione della nomina in una riunione del Coordinamento regionale convocata con specifico ordine del giorno. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione del Coordinamento regionale.
3. Il responsabile regionale dell’organizzazione giovanile e la portavoce della conferenza regionale delle donne sono invitati permanenti alle riunioni della Segreteria.
4. La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
Art. 8
(Coordinamento politico regionale)
1. Il Coordinamento politico regionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell’Assemblea regionale ed è organo d’indirizzo politico. Esso assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria.
2. Il Coordinamento politico regionale è composto da 50 membri eletti dall’Assemblea, con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva alle elezioni di cui all’art.9. Sono inoltre componenti di diritto del Coordinamento regionale: il Segretario; il Presidente dell’Assemblea regionale; i Vicesegretari; il Tesoriere; il massimo dirigente dell’organizzazione giovanile; la rappresentante della conferenza regionale delle donne democratiche; i Segretari provinciali; il Presidente della Giunta regionale; il Presidente del Consiglio regionale; il capogruppo in Consiglio regionale; i parlamentari eletti nella regione, i Presidenti delle Province. Il Coordinamento regionale può dar vita a suoi organi interni per organizzare la propria attività.
3. Il Coordinamento è presieduto dal Presidente dell’Assemblea, che lo convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocato dal Presidente, qualora lo richieda il Segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.
Art. 9
(Elezione del Segretario regionale e dell’Assemblea regionale)
1. Le elezioni per il Segretario regionale e per l’Assemblea regionale sono disciplinate da un Regolamento approvato dall’Assemblea regionale a maggioranza dei suoi componenti, previo parere positivo della Commissione regionale di garanzia.
2. Il procedimento elettorale è articolato in due fasi. Nella prima fase, che si conclude con lo svolgimento della Convenzione regionale, le candidature a Segretario regionale e le relative piattaforme politico-programmatiche sono sottoposte al vaglio degli iscritti. La seconda fase consiste nello svolgimento delle elezioni aperte a tutti gli elettori per i quali ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 3, dello Statuto nazionale.
3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i tempi e le modalità di formazione e svolgimento della Convenzione regionale. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario regionale e componente l’Assemblea regionale solo gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nell’Anagrafe regionale alla data in cui l’Assemblea regionale ha deliberato la convocazione delle elezioni. Per essere ammesse alla prima fase del procedimento elettorale, le candidature a Segretario regionale devono essere sottoscritte da almeno il dieci per cento dei componenti l’Assemblea regionale uscente o da un numero di iscritti compreso tra 150 e 200, distribuiti in almeno due province, nella misura minima del dieci per cento in almeno una di esse.
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce tempi e modalità di svolgimento delle Assemblee di circolo nel corso delle quali vengono presentate le piattaforme politico-programmatiche dei candidati a Segretario regionale e si svolge intorno ad esse un dibattito aperto a tutti gli elettori del PD.
5. Il medesimo regolamento stabilisce le modalità di votazione da parte degli iscritti sulle candidature a Segretario regionale, in modo da garantirne la segretezza del voto e la regolarità dello scrutinio, e di elezione dei delegati delle Convenzioni provinciali e della Convenzione regionale. Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti, purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno due province.
6. L’elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale da parte degli elettori si svolge ordinariamente a distanza di due anni dall’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale, nella data stabilita dal Coordinamento nazionale d’intesa con la Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (articolo 15, comma 6, dello Statuto nazionale).
7. Le candidature a Segretario regionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti dell’Assemblea regionale, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell’Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto. Per la partecipazione al voto degli elettori, il Regolamento di cui al comma 1 stabilisce il versamento di un contributo di entità non superiore a quello previsto per la elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale.
8. La ripartizione dei seggi tra i collegi elettorali e l’assegnazione alle liste in base ai risultati delle elezioni sono stabilite nel Regolamento approvato dall’Assemblea regionale di cui al precedente comma 1, in analogia con quanto prevede l’articolo 9, comma 7, dello Statuto nazionale e con il Regolamento di cui all’articolo 9, comma 1, dello Statuto nazionale. I collegi elettorali coincidono con quelli previsti per l’elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionale.
9. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l’Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell’Assemblea regionale lo proclama eletto all’apertura della prima seduta dell’Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
10. L’elezione dei delegati dell’Assemblea nazionale di cui all’articolo 4, comma 2, dello Statuto nazionale, avviene contestualmente all’elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale, nelle modalità stabilite nel Regolamento regionale di cui al precedente comma 1, con liste di candidati nella cui composizione devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere.
CAPO III
STRUTTURA REGIONALE
Art. 10
(Elezione degli organi subregionali)
1. I Coordinamenti di circolo e le Assemblee cittadine sono eletti da tutti gli iscritti in regola con i requisiti previsti per l’iscrizione all’Anagrafe regionale nelle modalità stabilite dal Regolamento regionale di cui al precedente articolo 9, comma 1, contestualmente all’elezione delle Convenzioni provinciali e regionale.
2. Le Assemblee provinciali sono elette da tutti gli elettori che intendono partecipare e che si registrano nell’Albo degli elettori anche al momento del voto contestualmente, in un’unica data stabilita dal Regolamento regionale di cui al precedente articolo 9, comma 1, alla elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale.
Art. 11
(Circoli di base)
1. I Circoli rappresentano le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito. Si distinguono in Circoli territoriali, Circoli di ambiente e Circoli on-line, che vengono istituiti sulla rete internet ed ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro o di studio.. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo. L’iscritto può scegliere di partecipare sia al Circolo d’ambiente sia al Circolo territoriale del luogo in cui risiede oppure in cui lavora o studia, comunicando la sua scelta all’atto dell’iscrizione all’Ufficio Anagrafe provinciale. In caso di partecipazione contemporanea a un Circolo territoriale e a un Circolo d’ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna e all’elezione degli organi dirigenti di entrambi, l’iscritto deve comunicare all’Ufficio Anagrafe provinciale presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti.
2. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.
3. L’articolazione dei circoli territoriali e dei circoli d’ambiente è stabilita con un Regolamento approvato a maggioranza dei componenti dalle Assemblee provinciali o dai due terzi dei presenti. Dovrà essere previsto un Circolo territoriale di base in ogni Comune superiore ai 5 mila abitanti. Nei Comuni superiori ai 15 mila abitanti l’articolazione dei circoli è decisa dall’Assemblea provinciale d’intesa con i coordinamenti cittadini. L’apertura di nuovi circoli deve essere richiesta da almeno 25 iscritti e approvata dall’Assemblea provinciale a maggioranza assoluta dei componenti o con la maggioranza dei due terzi dei presenti. L’Assemblea provinciale, sentiti i circoli di base confinanti, può decidere di istituire circoli che raggruppino Comuni con meno di 5 mila abitanti.
Art. 12
(Organi politici dei circoli e sistema di elezione)
1. Sono organi politici dei circoli di base: il Coordinatore, l’Assemblea degli iscritti e il Coordinamento, la Commissione di garanzia.
2. Il Coordinatore e il Coordinamento sono eletti con voto diretto, segreto e personale dagli iscritti in regola con i requisiti previsti per l’iscrizione all’Anagrafe regionale alla data di delibera della convocazione delle Assemblee di circolo.
3. La composizione numerica dei Coordinamenti di circolo è stabilita dal Regolamento regionale di cui all’articolo 9 comma 1 del presente Statuto. Sono componeni di diritto del Coordinamento di circolo, se in esso regolarmente iscritti: il coordinatore di circolo, i parlamentari nazionali ed europei, il Presidente della Regione, i consiglieri e assessori regionali, il Presidente della Provincia, i consiglieri e assessori provinciali, il Sindaco, i consiglieri e assessori comunali, i presidenti e consiglieri di quartiere, ove previsti, e i componenti delle Assemblee di livello superiore. Il Coordinamento di circolo elegge a maggioranza un proprio Presidente che ne presiede i lavori.
4. Il coordinamento di circolo è convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria è convocato dal suo Presidente, qualora lo richieda il Coordinatore o almeno un quinto dei suoi componenti.
5. Ai fini della elezione le candidature a Coordinatore di circolo devono essere presentate in collegamento con liste di candidati a componente del Coordinamento di circolo. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere. Le modalità di votazione e di elezione sono disciplinate dal Regolamento regionale di cui al precedente articolo 9, comma 1.
Art. 13
(Coordinamento cittadino)
1. Nei Comuni dove sono presenti più circoli è istituito il Coordinamento cittadino. Il Coordinamento cittadino ha il compito di definire la politica del Partito Democratico e organizzarne l’attività nel proprio ambito territoriale, in raccordo con gli organi provinciali e regionali del partito. Nei Comuni dove è presente un solo circolo territoriale, questo svolge le funzioni del Coordinamento cittadino, e il Coordinatore assume la funzione di Segretario cittadino.
2. Sono organi del Coordinamento cittadino: il Segretario, l’Assemblea cittadina e il Coordinamento politico, la Commissione di garanzia.
3. Il Segretario e l’Assemblea sono eletti con voto diretto, segreto e personale dagli iscritti in regola con i requisiti previsti per l’iscrizione all’Anagrafe regionale alla data di delibera della convocazione delle Assemblee di circolo.
4. La composizione numerica dell’Assemblea cittadina è stabilita dal Regolamento regionale di cui all’articolo 9, comma 1, del presente Statuto. Sono componenti di diritto dell’Assemblea cittadina, se regolarmente iscritti nell’Anagrafe relativa: il segretario cittadino, i coordinatori di circolo, i parlamentari nazionali ed europei, il Presidente della Regione, i consiglieri e assessori regionali, il Presidente della Provincia, i consiglieri e assessori provinciali, il Sindaco, i consiglieri e assessori comunali, i presidenti e consiglieri di quartiere, ove previsti, e i componenti delle Assemblee di livello superiore. L’Assemblea elegge a maggioranza un proprio Presidente che ne presiede i lavori.
5. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno tre volte l’anno; deve essere convocata in via straordinaria dal Presidente su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.
6. Ai fini della elezione, le candidature a Segretario cittadino devono essere presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell’Assemblea cittadina. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere. Le modalità di votazione e di elezione sono disciplinate dal Regolamento regionale di cui al precedente articolo 9, comma 1.
7. L’Assemblea cittadina elegge con metodo proporzionale, nella prima seduta successiva alla sua elezione, il Coordinamento politico, composto da un numero di componenti non superiore ad un terzo dell’Assemblea. Ad essi si aggiungono come componenti di diritto: il Segretario cittadino, i coordinatori di circolo, i parlamentari nazionali ed europei, il Presidente della Regione, i consiglieri e assessori regionali, il Presidente della Provincia, i consiglieri e assessori provinciali, il Sindaco, i consiglieri e assessori comunali, i presidenti e consiglieri di quartiere, ove previsti, e i componenti delle Assemblee di livello superiore.
8. Il Coordinamento politico cittadino è presieduto dal Presidente dell’Assemblea, che lo convoca ordinariamente almeno una volta ogni due mesi. Deve inoltre convocarlo in via straordinaria, qualora ne faccia richiesta il Segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.
9. Il Segretario cittadino può proporre al Coordinamento politico cittadino la nomina di ulteriori organismi di sua fiducia, con compiti esecutivi per la gestione dell’attività del partito.
Art. 14
(Coordinamenti provinciali)
1. Sono costituti i Coordinamenti provinciali di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo. I Coordinamenti provinciali hanno il compito di definire la politica del Partito Democratico e organizzarne l’attività nel proprio ambito territoriale, in raccordo con gli organi regionali del partito.
2. Sono organi del Coordinamento provinciale: il Segretario, la Convenzione provinciale, l’Assemblea, il Coordinamento politico, la Commissione di garanzia.
3. Il Segretario e l’Assemblea sono eletti con voto diretto, segreto e personale dagli elettori che intendono partecipare e che si registrano nell’Albo degli elettori anche al momento del voto. Per essere ammesse al vaglio degli elettori, le candidature a Segretario provinciale devono essere sottoscritte da almeno il 10% dei delegati della Convenzione provinciale ovvero da un numero di iscritti compresi tra un minimo di 75 ed un massimo di 100, distribuiti in almeno il 10% dei comuni facenti parte della provincia . I candidati a Segretario provinciale presentano la propria piattaforma in apertura dei lavori della Convenzione provinciale, garantendo a ciascun candidato uguale tempo a disposizione per l’illustrazione.
4. La Convenzione provinciale si tiene in via ordinaria ogni quattro anni, contestualmente alla Convenzione regionale, ed è composta dalle delegate e dai delegati democraticamente eletti dagli iscritti, in rappresentanza dei circoli territoriali, nelle modalità previste dal Regolamento regionale. La Convenzione approva documenti di orientamento politico-programmatico vincolanti per l’azione del partito a livello provinciale, seleziona le candidature a segretario provinciale con le relative piattaforme politico-programmatiche a loro sostegno.
5. La composizione numerica dell’Assemblea provinciale è stabilita dal Regolamento regionale di cui all’articolo 9, comma 1, del presente Statuto. Sono componenti di diritto dell’Assemblea provinciale, se regolarmente iscritti nell’Anagrafe relativa: i parlamentari nazionali ed europei, il Presidente della Regione, i consiglieri e assessori regionali, il Presidente della Provincia, i consiglieri e assessori provinciali, i Sindaci dei Comuni sopra i 10 mila abitanti, la portavoce della Conferenza provinciale delle donne, il massimo rappresentante dell’organizzazione giovanile provinciale e i componenti delle Assemblee di livello superiore. L’Assemblea provinciale elegge un proprio Presidente che ne presiede i lavori, a maggioranza dei componenti; qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza necessaria, si va al ballottaggio in seconda votazione tra i due candidati più votati ed è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei votanti.
6. L’Assemblea è convocata dal suo Presidente in via ordinaria almeno tre volte l’anno. Deve essere convocata dal Presidente in via straordinaria, se lo richiede almeno un quinto dei suoi componenti.
7. Ai fini della elezione, le candidature a Segretario provinciale devono essere presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell’Assemblea provinciale. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere. Le modalità di votazione e di elezione sono disciplinate dal Regolamento regionale di cui al precedente articolo 9, comma 1.
8. L’Assemblea provinciale elegge con metodo proporzionale, nella prima seduta successiva alla sua elezione, il Coordinamento politico, composto da un numero di componenti non superiore ad un terzo dell’Assemblea. Ad essi si aggiungono come componenti di diritto: il Segretario provinciale, i parlamentari nazionali ed europei, il Presidente della Regione, i consiglieri e assessori regionali, il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio provinciale, il capogruppo in Consiglio provinciale, il massimo rappresentante provinciale dell’organizzazione giovanile, la portavoce della conferenza provinciale delle donne democratiche.
9. Il Coordinamento politico provinciale è presieduto dal Presidente dell’Assemblea, che lo convoca ordinariamente almeno una volta ogni due mesi. Deve inoltre essere convocato in via straordinaria, qualora ne faccia richiesta il Segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.
10. Il Segretario provinciale può proporre al Coordinamento politico provinciale la nomina di ulteriori organismi di sua fiducia, con compiti esecutivi per le gestione dell’attività del partito.
Art. 15
(Coordinamenti sovracomunali e subprovinciali)
1. Le Assemblee provinciali possono istituire con delibera a maggioranza coordinamenti sovracomunali e subprovinciali, che comprendano ambiti territoriali circoscritti al territorio provinciale. I coordinamenti sovracomuanali e subprovinciali hanno il compito di definire la politica del Partito Democratico e organizzarne l’attività negli ambiti territoriali di competenza, d’intesa con il Coordinamento provinciale.
2. L’Assemblea regionale, previo parere positivo della Conferenza dei Segretari provinciali, può stabilire forme di collaborazione e consultazione tra strutture territoriali di partito contigue, appartenenti a province diverse, in aree di particolare interesse strategico.
Art. 16
(Durata dei mandati e incompatibilità nelle cariche monocratiche di partito.
Parità di genere)
1. Il mandato dei Coordinatori di circolo, dei Segretari cittadini e provinciali dura quattro anni. I Coordinatori di circolo, i Segretari cittadini e provinciali non possono essere rinnovati qualora abbiano ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni.
2. La carica di Coordinatore di circolo, di Segretario cittadino e provinciale è incompatibile con la carica istituzionale monocratica di equivalente o analogo livello territoriale. La carica di coordinatore di circolo o segretario cittadino è incompatibile con incarichi in organi esecutivi collegiali e con gli incarichi di parlamentare nazionale ed europeo, Presidente della giunta regionale, Presidente della Giunta provinciale, consigliere regionale.
3. Nella scelta delle cariche monocratiche di partito (coordinatore o segretario e presidente dell’assemblea) a ciascun livello territoriale, si dovrà tenere conto del principio della parità e dell’alternanza di genere.
4. In caso di incompatibilità sopravvenuta per i casi di cui al comma 2, si applicano per analogia le norme previste per la sostituzione del segretario regionale (art.2, commi 2 e 4)
Art. 17
(Conferenza dei Segretari provinciali)
1. La Conferenza dei Segretari provinciali è organo di coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative, in un rapporto di leale cooperazione tra il livello provinciale e il Coordinamento regionale.
2. La Conferenza esprime pareri sulle scelte relative alla perequazione finanziaria tra i diversi livelli del partito e i diversi ambiti territoriali, oltre che sulle scelte politiche regionali che incidano in maniera rilevante sull’ambito territoriale provinciale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi regionali con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti.
3. La conferenza dei segretari provinciali può essere altresì convocata, qualora ne facciano richiesta due segretari provinciali, motivandone la richiesta attraverso la presentazione di uno specifico ordine del giorno. Compongono la conferenza i segretari provinciali e il responsabile regionale dell’organizzazione giovanile.
Art. 18
(Poteri sostitutivi)
1. Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, previa richiesta del quaranta per cento dei membri dell’Assemblea provinciale e sentito il parere del relativo organismo di garanzia, l’Assemblea regionale può convocare un’elezione anticipata dell’Assemblea e del Segretario provinciale, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale.
2. Per le stesse motivazioni di cui al precedente comma, previa richiesta del quaranta per cento dei membri dell’Assemblea cittadina o del Coordinamento di circolo oppure del venti per cento degli iscritti di un Circolo territoriale, l’Assemblea provinciale o, per i Comuni sopra i 15 mila abitanti, l’Assemblea regionale possono convocare un’elezione anticipata dell’Assemblea e del Coordinatore o Segretario di circolo o cittadino, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale.
3. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura può essere nominato un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.
4. I poteri sostitutivi di cui ai precedenti commi possono essere autonomamente esercitati dall’Assemblea regionale, o dall’Assemblea provinciale nella sfera di sua competenza, qualora le relative deliberazioni siano approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
CAPO IV
FORMAZIONE DELLE LISTE E ALLEANZE
SCELTA DEI CANDIDATI PER LE CARICHE ISTITUZIONALI.
PRINCIPI GENERALI PER CANDIDATURE E INCARICHI
Art.19
(Liste e alleanze)
1. Il Coordinamento politico regionale approva le liste e le alleanze per le elezioni regionali secondo le procedure fissate nell’apposito Regolamento. Ratifica le liste e le alleanze politico-elettorali nelle Province e nei Comuni capoluogo su proposta del coordinamento politico provinciale. Il Coordinamento politico provinciale approva le liste e le alleanze politico-elettorali nei Comuni sopra i 15 mila abitanti, su proposta del coordinamento cittadino competente.
2. Nel caso di decisioni che comportino un’alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale o regionale, l’organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Segretario regionale. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l’hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.
Art. 20
(Primarie ed elezioni)
1. Per «primarie» si intendono le elezioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive.
2. Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal Partito Democratico gli elettori già registrati nell’Albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto. Il Regolamento regionale per le elezioni primarie è approvato a maggioranza dall’Assemblea regionale, sulla base del Regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dalla Direzione nazionale.
3. Vengono in ogni caso selezionati con il metodo delle primarie i candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione.
4. Per le cariche indicate nel comma precedente, i principi generali per la presentazione delle candidature e lo svolgimento delle primarie sono indicati nello Statuto nazionale, all’articolo 18, commi 5-8.
5. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie ovvero, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a consigliere regionale, provinciale e comunale nei Comuni sopra i 15 mila abitanti è effettuata con un Regolamento predisposto sulla base del Regolamento regionale per le primarie ed approvato dal Coordinamento politico del livello territoriale competente.
6. Il regolamento regionale di cui al precedente comma 2 e i regolamenti per la selezione delle candidature elettive di cui al precedente comma 5 devono attenersi ai principi e alle modalità contenuti nell’articolo 19 dello Statuto nazionale.
7. Nel caso il Partito Democratico stipuli accordi pre-elettorali di coalizione con altre forze politiche in ambito regionale e locale, i candidati comuni alla carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione, vengono selezionati mediante elezioni primarie aperte a tutti i cittadini, a norma dell’art. 20 comma 1 dello statuto nazionale.
8. Il Regolamento per le primarie di coalizione stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
Art. 21
(Incandidabilità e incompatibilità)
1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice etico.
2. Non è ricandidabile per la carica di consigliere regionale, provinciale e comunale, nei Comuni sopra i 15 mila abitanti, chi ha ricoperto detta carica per la durata di due mandati consecutivi.
3. Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire una stessa carica monocratica di governo o far parte di uno stesso organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.
4. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un’assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all’incarico istituzionale principale devono essere versate alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente all’incarico principale.
5. La carica di consigliere regionale e quella di consigliere di un comune con meno di cinquemila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il settantacinque per cento dell’indennità o emolumento ricevuti per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del partito del livello provinciale corrispondente.
6. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere deliberate dal Coordinamento regionale o, nella sfera di sua competenza, dal Coordinamento provinciale, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta motivata dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente all’organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta.
7. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzi in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dell’esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel successivo mandato all’attività del Partito Democratico attraverso l’esercizio della specifica carica in questione. La deroga può essere concessa, su richiesta esclusiva degli interessati, per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del Partito Democratico nella corrispondente tornata elettorale precedente.
8. Qualora sia stata concessa la deroga ad un eletto nelle liste del PD, questi non potrà presentare successivamente altre richieste di deroga.
9. I principi di incandidabilità e incompatibilità per gli incarichi di partito e istituzionali nazionali sono fissati dallo Statuto nazionale, art. 22 commi 3-7.
Art. 22
(Doveri degli eletti)
1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento finanziario regionale è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico.
3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.
4. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità. Essi devono inoltre richiedere che all’intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.
5. I gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attività.
CAPO V
STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE, L’ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA E LA FORMAZIONE POLITICA
Art. 23
(Forum tematici regionali e locali)
1. Finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione di proposte programmatiche.
2. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all’iniziativa politica del Partito Democratico. Gli organi del partito tengono conto dei materiali prodotti dai Forum quando discutono o deliberano su scelte di indirizzo e politiche pubbliche in merito alle quali esistono contributi.
3. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti vengono registrati, dietro personale consenso, nell’Albo degli elettori del Partito.
4. I forum tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei settori tematici del partito nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Un forum tematico può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta motivata almeno trenta elettori iscritti nell’Albo del PD e la proposta sia approvata dal Coordinamento dell’ambito territoriale di riferimento a maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Il funzionamento dei forum tematici è disciplinato da un apposito Regolamento, approvato dal Coordinamento dell’ambito territoriale di riferimento su proposta del forum stesso.
6. Un forum tematico cessa di esistere dal momento in cui le sue attività non abbiano visto la partecipazione di almeno venti persone nel corso di un anno solare. Ogni forum tematico tiene un elenco aggiornato dei propri partecipanti. La qualifica di partecipante decade dopo sei mesi di mancata partecipazione.
7. Ogni forum tematico elegge al proprio interno un Coordinatore. Il Coordinatore, d’intesa con il responsabile di area o settore tematico del partito, gestisce le attività del forum e ne è direttamente responsabile per l’intera durata del suo mandato. Il Coordinatore resta in carica per due anni ed è rieleggibile una sola volta. Il Coordinatore può proporre ai partecipanti del forum l’elezione di un Esecutivo che lo coadiuvi nell’esercizio delle sue funzioni.
8. I Coordinatori dei forum tematici sono invitati permanenti al Coordinamento dell’ambito territoriale di riferimento. Nelle realtà territoriali dove esistano forum di cui al presente articolo può costituirsi una Consulta Permanente dell’Area Democratica, costituita dai rappresentanti dei forum.
9. I Forum tematici partecipano con proposte e documenti propri alla Conferenza programmatica annuale di PD Abruzzo.
10. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di diritto d’autore.
11. L’Assemblea regionale stabilisce, attraverso il Regolamento di cui all’art. 9 comma 1, modalità e forme della rappresentanza dei forum tematici nella Convenzione provinciale e regionale.
Art. 24
(Conferenza regionale delle donne democratiche)
1. E’ facoltà delle donne democratiche iscritte istituire la Conferenza regionale delle donne democratiche, come luogo di elaborazione di politiche di genere e come strumento propositivo per la partecipazione delle donne nella vita politica. Della Conferenza possono fare parte tutte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.
2. La Conferenza ha la facoltà di eleggere a maggioranza una propria Portavoce che entra a far parte di diritto del Coordinamento politico regionale. La Conferenza può darsi un apposito Regolamento e può strutturarsi, con le stesse funzioni e le medesime prerogative, nei livelli subregionali del partito.
Art. 25
(Forum regionale amministratori e eletti)
1. Gli amministratori e gli eletti del Partito democratico, sulla base di un Regolamento approvato dall’Assemblea regionale, costituiscono un Forum regionale, con il compito di contribuire all’elaborazione di proposte per l’iniziativa politica del partito, sui temi che riguardano gli enti locali ed il rapporto con il governo regionale. Il Regolamento può stabilire che, per le decisioni su materie riguardanti gli enti locali, ci sia l’obbligo per la segreteria regionale di informare e ascoltare il Forum degli amministratori e degli eletti.
2. Analoghe forme di organizzazione per gli amministratori e gli eletti possono essere previste a livello provinciale e territoriale.
3. Il Regolamento di cui all’art. 9, comma 1, stabilisce la rappresentanza del Forum nella Convenzione regionale.
Art. 26
(Commissioni regionali)
1. L’Assemblea regionale, su proposta del Segretario regionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.
Art. 27
(Conferenza programmatica regionale)
1. Ogni anno il Partito Democratico d’Abruzzo indice la propria Conferenza programmatica. La Conferenza programmatica è convocata dal Coordinamento politico regionale, che ne determina l’oggetto e i temi, su proposta del Segretario regionale. Sui temi prescelti, il Segretario regionale presenta, entro il termine stabilito dal Coordinamento, uno o più documenti da porre alla base della discussione tra gli iscritti e gli elettori nei circoli, nei forum tematici e nei coordinamenti provinciali, che possono approvare specifiche risoluzioni.
2. La Conferenza regionale si riunisce nella data stabilita dal Coordinamento per deliberare sulla linea programmatica del PD Abruzzo, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dai circoli, dai coordinamenti provinciali e dai forum tematici.
Art. 28
(Referendum regionale e altre forme di consultazione)
1. E’ indetto un Referendum interno qualora ne faccia richiesta il Coordinamento regionale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, ovvero un terzo dei membri dell’Assemblea regionale, ovvero il cinque per cento degli iscritti.
2. La proposta soggetto a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. Non possono essere sottoposte a consultazione referendaria le norme contenute nel presente Statuto.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia all’art. 28 dello Statuto nazionale e al Regolamento quadro nazionale.
Art. 29
(Formazione politica. Scuole e Fondazioni)
1. Il Partito Democratico d’Abruzzo promuove attività culturali per la formazione della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici.
2. A questo scopo, il PD Abruzzo stabilisce rapporti di collaborazione con una molteplicità di Istituti e Centri di ricerca, Università, Fondazioni, Associazioni culturali. Il Partito Democratico può inoltre avvalersi di Scuole indipendenti di cultura politica precedentemente riconosciute dal partito stesso che garantiscano la libertà di opinione, l’autonomia scientifica e didattica dei docenti e dei partecipanti, oltre al conseguimento di elevati standard di qualità dell’offerta formativa, nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Il riconoscimento deve essere deliberato dal Coordinamento regionale e può comportare oneri finanziari a carico del bilancio regionale del partito. Tali oneri non possono tuttavia coprire più del trenta per cento dei costi di gestione della Scuola riconosciuta.
3. La partecipazione alle Scuole di cultura politica riconosciute dal Partito Democratico è aperta sia agli iscritti che ai non iscritti.
4. Il Partito Democratico d’Abruzzo, ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione, favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed altri istituti, regionali, nazionali ed internazionali, a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l’autonomia. Il Partito Democratico riconosce tali fondazioni, associazioni ed istituti quali strumenti per la divulgazione del sapere, il libero dibattito scientifico, l’elaborazione politico-programmatica. Le iniziative a carattere divulgativo, scientifico ed editoriale di tali Fondazioni, associazioni ed istituti non sono soggette a pareri degli organi regionali del Partito Democratico.
Art. 30
(Organizzazione giovanile regionale)
1. Il Partito Democratico d’Abruzzo riconosce l’importanza, la ricchezza e l’originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese.
2. Il Partito Democratico d’Abruzzo riconosce al proprio interno un’organizzazione giovanile, dotata di un proprio statuto e di propri organismi dirigenti. Essa è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani del Partito Democratico.”
3. I rapporti tra l’organizzazione giovanile ed il PD Abruzzo, le forme di partecipazione dell’organizzazione giovanile all’elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del partito verranno regolate sulla base di una carta di cittadinanza, in analogia con quanto previsto dall’art. 31 comma 3 dello Statuto nazionale.
4. L’organizzazione giovanile ha il diritto ed il dovere di concorrere ai processi decisionali e di elaborazione politica del Partito. A tal fine, è presente con propri rappresentanti nelle assemblee elettive del Partito e nei luoghi di direzione del Partito ad ogni livello.
5. Il Partito Democratico dell’Abruzzo garantisce gli spazi fisici, gli strumenti materiali e le risorse finanziarie per le attività dell’organizzazione giovanile; la stessa può inoltre portare avanti forme di autofinanziamento e dotarsi di un proprio autonomo bilancio. Possono aderire alla organizzazione giovanile tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 29 anni di età.
6. L’iscrizione all’organizzazione giovanile comporta l’automatica iscrizione al partito nel circolo territoriale di residenza. L’organizzazione giovanile può inoltre sperimentare forme di adesione che non comportino l’iscrizione al Partito, attraverso l’adozione di uno specifico regolamento da parte della sua Assemblea Regionale o delle Direzioni territoriali. È garantita la possibilità di adesione all’organizzazione giovanile presso tutti i circoli del Partito Democratico dell’Abruzzo.
7. L’organizzazione giovanile può, a livello regionale e provinciale, sperimentare forme di adesione con progetti unitari, patti federativi e protocolli d’intesa con gruppi, movimenti e associazioni tramite un proprio regolamento.
CAPO VI
PRINCIPI DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Art. 31
(Tesoriere regionale)
1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Segretario regionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
3. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea regionale.
4. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.
5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario.
6. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.
Art. 32
(Collegio sindacale)
1. L’Assemblea regionale nomina un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi, indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle società per azioni bancarie.
2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.
3. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.
Art. 33
(Finanziamento)
1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione».
2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.
3. Il PD Abruzzo partecipa alla ripartizione del rimborso delle spese elettorali relative alle competizioni regionali previsto dalla legge sul finanziamento pubblico dei partiti, nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento finanziario nazionale. Il Segretario regionale è vincolato alla presentazione di simboli che attribuiscano la titolarità del rimborso al Partito Democratico d’Abruzzo, fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto nazionale e dal presente Statuto.
Art. 34
(Autonomia patrimoniale e gestionale)
1. La struttura organizzativa regionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto regionale hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
Art. 35
(Bilancio)
1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo del partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni. Il bilancio consuntivo è approvato dal Coordinamento regionale entro il 31 maggio.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione del Coordinamento regionale entro il successivo 30 novembre.
Art. 36
(Regolamento finanziario regionale)
1. Il Regolamento finanziario è approvato dal Coordinamento regionale a maggioranza.
2. Il Regolamento finanziario regionale disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le strutture territoriali, la quota di iscrizione, la ripartizione dei rimborsi elettorali assegnati a livello regionale e locale secondo l’art. 35 comma 2 dello Statuto nazionale, e il sostegno finanziario degli eletti e degli incaricati negli enti pubblici alle attività politiche del Partito Democratico.
3. Il Regolamento finanziario regionale stabilisce le modalità con cui il Tesoriere rende pubblico periodicamente l’elenco degli eletti e degli incaricati negli enti pubblici di nomina politica non in regola con i versamenti dovuti secondo l’art. 22 del presente Statuto, previa comunicazione al Coordinamento politico regionale. Stabilisce inoltre ulteriori sanzioni disciplinari per gli eletti non in regola, fino alla sospensione dagli organismi di partito.
Art. 37
(Comitato di tesoreria regionale)
1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 5 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri quattro componenti sono eletti dal Coordinamento regionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi da parte dell’Assemblea regionale, nel rispetto della rappresentanza territoriale e di genere, tra persone che presentino i medesimi requisiti di cui all’articolo 30, comma 1.
2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all’allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest’ultimo a sottoporli al Coordinamento regionale per l’approvazione.
3. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.
Art. 38
(Norme per i coordinamenti provinciali)
1. Il Tesoriere provinciale è eletto dall’Assemblea provinciale su proposta del Segretario provinciale, che lo sceglie tra persone in possesso degli stessi requisiti previsti all’art. 31 comma 1. Il Tesoriere provinciale ha nell’ambito della struttura provinciale gli stessi poteri e funzioni previsti per il Tesoriere regionale all’art.31 commi 4-6. La durata e il rinnovo del mandato hanno gli stessi limiti previsti dall’art. 31 comma 2.
2. La gestione finanziaria dei Coordinamenti provinciali segue per analogia gli stessi principi fissati dal presente Statuto negli articoli precedenti.
CAPO VII
PROCEDURE E ORGANI DI GARANZIA
Art. 39
(Commissioni di garanzia)
1. La Commissione regionale di garanzia è composta da cinque membri, eletti dall’Assemblea regionale nella prima seduta successiva alla sua elezione, con il metodo del voto limitato. Essi durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.
2. Sono costituite le Commissioni provinciali di garanzia, composte da cinque membri eletti, nelle stesse modalità di cui al comma precedente, dalle Assemblee provinciali. I loro componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati. Le Commissioni provinciali hanno competenza sugli atti, sul corretto funzionamento e sull’elezione degli organi provinciali e subprovinciali del Partito Democratico. Hanno inoltre competenza, in prima istanza, per quanto attiene all’elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l’Assemblea regionale, fermo restando la possibilità di ricorrere alla Commissione regionale. Avverso le decisioni di tali Commissioni è sempre ammesso il ricorso alla Commissione regionale ovvero alla Commissione nazionale, sulla base delle rispettive competenze.
3. I componenti delle Commissioni di garanzia sono scelti fra gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.
4. L’incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
5. La Commissione regionale di garanzia e le Commissioni provinciali eleggono al proprio interno un Presidente, che dura in carica due anni e può essere riconfermato una sola volta, ferma restando la scadenza del proprio mandato come componente della Commissione medesima.
6. Competenze, modalità di funzionamento, composizione e incompatibilità dei componenti delle commissioni di garanzia dei livelli locali subprovinciali sono disciplinate in analogia con quanto previsto per gli organi di garanzia dei livelli superiori.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in relazione alle competenze e alle modalità di funzionamento delle Commissioni di garanzia regionale e provinciali, si rinvia alle norme dello Statuto nazionale, articoli 40-41.
Art. 40
(Tenuta degli albi e loro pubblicità)
1. Un apposito Regolamento approvato dall’Assemblea nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, disciplina:
a) la composizione, la tenuta e le forme di pubblicità dell’Albo degli elettori così come dell’Anagrafe degli iscritti;
b) le modalità di accesso ai dati contenuti nell’Albo degli elettori o nell’Anagrafe degli iscritti da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati del Partito Democratico a cariche istituzionali elettive;
c) le funzioni della Commissione di garanzia di ciascun livello territoriale inerenti la vigilanza sull’uso dei dati contenuti nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori, nonché quelle inerenti il controllo sulla loro composizione finalizzate a prevenire e contrastare ingerenze nell’attività associativa del partito, a garantirne l’autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività.
2. Sono istituiti l’Ufficio Adesioni regionale e gli Uffici adesioni provinciali, con il compito di sovrintendere alla tenuta delle relative Anagrafi degli iscritti e garantire la regolarità delle iscrizioni al partito. Sono eletti rispettivamente dalla Commissione di garanzia regionale e dalle Commissioni di garanzia provinciali, secondo quanto sarà stabilito dal Regolamento regionale per il tesseramento in attuazione del Regolamento nazionale. Il Regolamento regionale stabilisce compiti, funzioni e modalità di elezione degli uffici adesioni dei circoli di base.
Art. 41
(Revisione dello Statuto e dei regolamenti)
1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte, anche per via telematica mediante il SIR, da almeno il 10% dei componenti l’Assemblea regionale.
3. L’Assemblea regionale sottoporrà entro 6 mesi a revisione lo Statuto regionale approvato, secondo le modalità previste nei commi precedenti del presente articolo
CAPO VIII
NORME TRANSITORIE
Art. 42
(Organi dirigenti)
1. Entro il 31 dicembre 2008 l’Assemblea regionale procede all’elezione dei componenti del Coordinamento politico regionale e della Commissione regionale di garanzia. Fino alla sua elezione, le funzioni del Coordinamento politico regionale sono svolte dall’Assemblea regionale. La Commissione di garanzia regionale nominata dall’Ufficio di Presidenza nazionale del Comitato 14 ottobre svolge le funzioni attribuite dal presente Statuto all’organo di garanzia regionale.
2. L’Assemblea costituente regionale eletta il 14 ottobre 2007 assume le funzioni attribuite dal presente Statuto all’Assemblea regionale. Il Presidente dell’Assemblea costituente regionale assume il ruolo di Presidente dell’Assemblea regionale.
3. Sono riconosciute come validamente svolte, anche ai sensi dello Statuto, la nomina dei Vicesegretari regionali, del Tesoriere regionale, dei componenti dell’Esecutivo regionale che diventano componenti della Segreteria regionale.
4. Le Assemblee provinciali, i coordinamenti cittadini e di circolo, eletti dalle assemblee di circolo secondo il Regolamento approvato dall’Assemblea costituente regionale il 3 gennaio 2008, assumono le funzioni attribuite dal presente Statuto alle assemblee provinciali, cittadine e ai coordinamenti di circolo. I coordinatori di circolo, i segretari cittadini e provinciali, i Presidenti delle Assemblee provinciali e cittadine e dei Coordinamenti di circolo, già eletti secondo il medesimo Regolamento, rimangono in carica e assumono le funzioni attribuite loro dal presente Statuto, fino alla elezione degli organismi di cui al successivo comma 6.
5. Nella prima seduta delle Assemblee provinciali successiva all’approvazione dello Statuto si procede alla elezione del coordinamento politico provinciale e della Commissione provinciale di garanzia. Analogamente, le assemblee cittadine eleggono i coordinamenti politici cittadini e la Commissione cittadina di garanzia. I coordinamenti di circolo eleggono le proprie Commissioni di garanzia.
6. Entro un anno dall’approvazione dello Statuto regionale, si tengono le elezioni per organismi dirigenti provinciali, cittadini e di circolo, come disciplinate dal presente Statuto.
7. La prima elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale, così come la prima elezione dei componenti dell’Assemblea nazionale di cui all’art. 4 comma 1, lettera b), si svolgeranno entro e non oltre la domenica successiva al secondo lunedì di ottobre del 2009. La data sarà stabilita dal Coordinamento nazionale d’intesa con la Conferenza dei segretari regionali.
Art.43
(Regolamenti)
1. Entro e non oltre tre mesi dall’approvazione del presente Statuto, l’Assemblea regionale adotta i Regolamenti ad essa demandati dallo Statuto. Nella prima seduta successiva all’approvazione dello Statuto, l’Assemblea regionale approva il Regolamento finanziario di cui all’art. 36. Analogamente le Assemblee provinciali approvano i regolamenti finanziari provinciali.
2. La Commissione Statuto regionale è incaricata di elaborare proposte di regolamento da sottoporre all’Assemblea regionale ai sensi del precedente comma 1.
Art. 44
(Primarie)
1. Entro e non oltre il 1° settembre 2008 l’Assemblea regionale approva il Regolamento quadro per le primarie di cui all’art. 20.
2. Il Regolamento regionale di cui al precedente comma stabilirà le regole e le modalità per la selezione delle candidature al Consiglio regionale. Le candidature per le liste alle elezioni regionali sono approvate dal Coordinamento politico regionale, secondo quanto prevede l’art.19 del presente Statuto, ovvero dall’Assemblea regionale, su proposta dei Coordinamenti provinciali. Qualora non siano stati eletti i coordinamenti politici provinciali, le proposte di candidatura sono avanzate dalle Assemblee provinciali elette.
3. Per quanto attiene la scelta dei candidati a Sindaco, a Presidente della Provincia e a Presidente della Giunta regionale, il regolamento regionale stabilirà i requisiti per la presentazione delle candidature del PD sia in caso di primarie di partito che in caso di primarie di coalizione, secondo quanto prevedono gli artt. 18 e 20 dello Statuto nazionale e il Regolamento quadro nazionale.
Art. 45
(Codice etico)
1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice Etico nazionale.
Art. 46
(Entrata in vigore del presente statuto)
1. Il presente statuto, per effetto dell’articolo 11, comma 3, dello statuto nazionale, entra in vigore il giorno 16 settembre 2008. Il Tesoriere è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari ad assicurare la piena funzionalità del partito a partire dal giorno 16 settembre 2008, dandone comunicazione nella prima riunione della direzione regionale.
2. Qualora entro la data prevista la Commissione Nazionale di Garanzia avanzi delle osservazioni, le stesse non possono avere alcun effetto sospensivo né in alcun modo soppressivo sul regolamento finanziario, nonché sugli atti compiuti dal Tesoriere e dalla direzione regionale su materie finanziarie, organizzative ed amministrative che debbano essere urgentemente poste in essere, nell’interesse del partito.
3. Quanto previsto dal precedente comma 2 è disposto soprattutto per quegli atti con i quali si siano contratti o andati contraendo obblighi nei confronti di terzi che non possano essere rescissi nel rispetto delle vigenti leggi, dei diritti maturati da persone fisiche e giuridiche, degli interessi del partito dell’Abruzzo.
4. Per norma prevalente, del precedente comma 1, e nell’interesse del partito, anch’esso prevalente, i suddetti ed eventuali rilievi avanzati dalla Commissione Nazionale di Garanzia non possono inficiare la composizione e con la essa la validità delle deliberazioni assunte dal coordinamento regionale nelle materie di cui ai precedenti commi 1 e 2.
venerdì 26 settembre 2008
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