venerdì 26 settembre 2008

REGOLAMENTO QUADRO PER LE ELEZIONI PRIMARIE DEL PARTITO DEMOCRATICO D'ABRUZZO

REGOLAMENTO QUADRO PER LE ELEZIONI PRIMARIE DEL
PARTITO DEMOCRATICO D’ABRUZZO
APPROVATO DALLA ASSEMBLEA REGIONALE
Pescara - 24 settembre 2008
Articolo 1
(Premessa)
Il presente regolamento, in conformità con gli statuti nazionale e regionale, ed in attuazione del regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali, approvato dalla Direzione nazionale del 15 luglio 2008, disciplina per quanto di competenza lo svolgimento delle elezioni primarie promosse dal Partito Democratico d’Abruzzo
La selezione del candidato a Presidente della Giunta regionale e dei candidati alla carica di consigliere regionale avviene da parte del Partito democratico d’Abruzzo con il metodo delle primarie, secondo quanto disciplinato dal presente regolamento. I tempi per lo svolgimento delle primarie saranno decisi dal Coordinamento politico regionale, in base a quanto previsto dal Regolamento quadro nazionale per la selezione delle candidature. In via eccezionale, i tempi per lo svolgimento delle primarie per la selezione delle candidature alle elezioni regionali ed amministrative del 2008 e del 2009, e gli adempimenti necessari al loro svolgimento, sono stabiliti dagli articoli successivi del presente regolamento.
Il Partito Democratico d’Abruzzo si impegna, nell’ambito della propria autonomia decisionale, ad utilizzare per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali per il Parlamento nazionale ed europeo, indipendentemente dal sistema elettorale adottato, il metodo delle primarie in analogia con quanto previsto nel presente regolamento per la selezione delle candidature alle elezioni regionali, secondo i criteri indicati dall’art.19 dello Statuto nazionale.
Il presente regolamento si ispira ai principi fondamentali di democrazia interna stabiliti nello Statuto nazionale del PD . In particolare, fa riferimento ai seguenti principi contenuti nell’art.1:
a) Il Partito Democratico si impegna e rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne. Favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l’obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali ed interne. Il Partito Democratico assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
b) Il Partito Democratico promuove la partecipazione politica delle giovani donne e dei giovani uomini, delle cittadine e dei cittadini dell’Unione Europea residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari opportunità a tutti e a tutti i livelli.
c) Il Partito Democratico promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolate dal Codice etico del partito e dalle norme statutarie che, ad ogni livello organizzativo e per ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contendibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati. Devono attenersi al medesimo Codice etico gli eletti nelle istituzioni iscritti al Partito Democratico in occasione delle nomine o proposte di designazione che ad essi competono, ispirandosi ai criteri del merito e della competenza, rigorosamente accertati.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme degli statuti nazionale e regionale, del Codice etico nazionale e al Regolamento quadro nazionale per la selezione delle candidature.
Articolo 2
(Primarie per le elezioni amministrative)
1. Le assemblee di ciascun livello interessato dalle elezioni amministrative eleggono, entro il 30 ottobre, il Comitato organizzatore delle primarie, di cui all'articolo 3 comma 1 del regolamento quadro nazionale. I compiti e le responsabilità del Comitato organizzatore sono disciplinati dall'articolo 3 commi 2 e 3 del regolamento quadro nazionale.
2. Il sindaco o presidente di provincia uscente, quando risulti rieleggibile a norma di legge e nel rispetto dei requisiti richiesti dagli statuti nazionale e regionale, ed ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del regolamento quadro nazionale, comunica, in forma scritta al Comitato organizzatore del livello corrispondente, entro e non oltre il 30 ottobre, la disponibilità a ricandidarsi.
3. Qualora il sindaco o il presidente di provincia uscente, al termine del primo mandato, avanzi nuovamente la propria candidatura, essa è da considerarsi immediatamente valida senza essere accompagnata da alcuna sottoscrizione a sostegno.
4. Qualora il sindaco o presidente di provincia uscente, al termine del primo mandato, avanzi nuovamente la propria candidatura, le candidature alternative di cittadini che si dichiarano elettori del Partito Democratico, possono essere presentate con il quorum minimo di sottoscrizione previsto dall' articolo 4, comma 4 del regolamento quadro nazionale.
5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non vi sia la conferma della candidatura del sindaco o del presidente di provincia uscente, le nuove candidature a sindaco o a presidente di provincia, di cittadini che si dichiarano elettori del Partito Democratico, possono essere avanzate, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del regolamento quadro nazionale.
6. I termini temporali per la sottoscrizione delle candidature a sindaco e a presidente di provincia, secondo le modalità stabilite nel Regolamento quadro nazionale all’art.4 commi 5-14, saranno stabiliti successivamente al 30 novembre con deliberazione del Coordinamento politico regionale, entro e non oltre il 31 gennaio 2009.
Articolo 3
(Convocazione delle primarie per la selezione
delle candidature alle elezioni regionali)
1. Le elezioni primarie del Partito Democratico d’Abruzzo per la selezione delle candidature alle elezioni regionali del 30 novembre 2008 sono convocate per domenica 19 ottobre 2008. I seggi rimarranno aperti dalle ore 8 alle ore 21.
Articolo 4
(Comitati organizzatori)
1. L’Assemblea regionale elegge entro il 25 settembre il Comitato organizzatore regionale secondo l’art.3 comma 1 del regolamento quadro nazionale
2. I coordinamenti provinciali eleggono entro i 5 giorni successivi il Comitato organizzatore provinciale
Articolo 5
(Primarie per la scelta del candidato Presidente della Giunta regionale)
Le candidature a Presidente della Giunta regionale di cittadini che si dichiarino elettori del Partito Democratico possono essere avanzate ai sensi dell’art. 4 comma 3 del regolamento quadro nazionale.
Le sottoscrizioni a sostegno della candidatura a presidente della Giunta regionale possono essere raccolte dalla data di approvazione del regolamento fino alla data del 9 ottobre, salvo diversa decisione presa in sede di coalizione.
Le candidature devono essere consegnate in forma scritta al comitato organizzatore regionale pena l’annullamento della candidatura, entro il 10 ottobre. Il Comitato organizzatore procede alla verifica della documentazione con le modalità di cui all’articolo 4 del regolamento quadro nazionale.
Il Collegio dei garanti regionale esaurisce l’esame di eventuali ricorsi entro e non oltre il 12 ottobre, in modo che entro e non oltre le 24 ore successive il Comitato organizzatore regionale possa procedere al sorteggio di cui all’art. 4 comma 14 del regolamento quadro nazionale.
In caso di svolgimento di primarie di coalizione, le cui regole saranno stabilite con i partiti alleati, il P.D. d’Abruzzo parteciperà con un proprio candidato espresso sulla base del presente regolamento. Il Partito potrà altresì deliberare di sostenere un candidato di un altro partito con maggioranza del 60% del Coordinamento politico regionale ovvero dell’Assemblea regionale.L’Assemblea regionale può stabilire eventuali altre forme di ampia consultazione, che verranno sottoposte alla Direzione Nazionale.
Articolo 6
(Primarie per la selezione delle candidature al consiglio regionale)
Le candidature alle elezioni primarie per la carica di consigliere regionale sono avanzate entro la data del 5 ottobre.
Le candidature devono essere consegnate in forma scritta al comitato organizzatore provinciale pena l’annullamento della candidatura, entro il 6 ottobre. Il Comitato organizzatore provinciale procede alla verifica della documentazione con le modalità di cui all’articolo 4 del regolamento quadro nazionale.
Il Comitato organizzatore provinciale trasmette entro le 48 ore successive, come integrata dall’Assemblea provinciale la lista dei candidati al Collegio dei garanti regionale e al Comitato organizzatore regionale per gli adempimenti necessari. Il Collegio dei garanti regionale esaurisce l’esame di eventuali ricorsi entro e non oltre il 10 ottobre, in modo che entro e non oltre le 24 ore successive il Comitato organizzatore regionale possa procedere alla convalida delle liste e al sorteggio dell’ordine dei candidati per ciascun collegio provinciale.
Le candidature alle elezioni primarie per la carica di consigliere regionale devono essere presentate da un minimo di 5 ad un massimo di 10 componenti l’Assemblea provinciale ovvero da un minimo di 50 ad un massimo di 75 elettori. Le sottoscrizioni devono essere raccolte su appositi moduli predisposti dal Comitato organizzatore e accompagnate da una dichiarazione di accettazione, da un curriculum contenente le competenze e le esperienze professionali, amministrative e politiche del candidato. Le sottoscrizioni non hanno bisogno di autenticazione e si ritengono valide se raccolte in presenza di iscritti al PD che ricoprono uno dei seguenti incarichi:
Parlamentare Nazionale
Consigliere o Assessore Regionale
Presidenti di Provincia
Sindaci
Consigliere o Assessore Provinciale
Consigliere o Assessore Comunale
Consigliere di Quartiere
I citati eletti, iscritti al PD, provvederanno a vidimare le firme raccolte in loro presenza.
Ciascun elettore o componente dell’Assemblea provinciale può sottoscrivere una sola proposta di candidatura.
Articolo 7
(Requisiti per la candidatura alle elezioni primarie
per la carica di consigliere regionale)
Possono essere candidati alle primarie per la selezione dei candidati a consigliere regionale i cittadini che si dichiarino elettori del PD in possesso dei requisiti di legge previsti, la cui candidatura non sia in contrasto con il Codice etico nazionale del PD, che sottoscrivano il manifesto programmatico del PD d’Abruzzo, e che siano in regola a pena di inammissibilità con tutti i versamenti previsti per gli amministratori e gli eletti del PD d’Abruzzo come da attestazione del Tesoriere competente.
Non è ricandidabile per la carica di consigliere regionale chi ha ricoperto detta carica per la durata di due mandati consecutivi, salvo deroga deliberata dai due terzi dell’Assemblea regionale, secondo quanto stabilisce l’art.21 commi 6, 7 e 8 dello Statuto regionale.
Chi si candida alle elezioni primarie del Partito Democratico si impegna a non essere candidato in altre liste presentate alle elezioni regionali del 30 novembre, pena la sua sospensione dagli organi dirigenti del partito e la incandidabilità per altri incarichi istituzionali da parte del PD.
Articolo 8
(Criteri per lo svolgimento delle elezioni primarie su base provinciale)
Per lo svolgimento delle primarie nella selezione dei candidati a consigliere regionale, le Assemblee provinciali possono suddividere il collegio circoscrizionale provinciale in più ambiti territoriali ed assegnano a ciascun ambito un numero di candidati da indicare per le elezioni regionali del 30 novembre, tenuto conto della proporzione con il numero di abitanti.
Per ogni ambito territoriale in cui è suddiviso il collegio circoscrizionale deve essere presentato un numero di candidati per le primarie superiore di almeno la metà al numero di candidati assegnato. In caso di ambito unico, si fa riferimento al numero di candidati della lista per le elezioni regionali.
Le Assemblee provinciali possono decidere, entro la data del 5 ottobre, di riservarsi con maggioranza qualificata l’indicazione di un numero di candidati fino ad un massimo pari al 25% della lista delle elezioni regionali.
Le Assemblee provinciali a maggioranza possono, entro la data del 5 ottobre, integrare le liste di candidati alle primarie in modo da rispettare il numero minimo di candidati per le primarie fissato nel punto 2, ottenere un adeguato equilibrio tra i territori, una rappresentanza di genere e di giovani tra i 18 e i 34 anni come previsto ai successivi punti 6 e 7.
I candidati sono assegnati a ciascun ambito territoriale, in base al luogo di residenza. I candidati possono optare per un altro ambito in cui svolgano abitualmente la propria attività lavorativa o di studio.
In ciascun ambito territoriale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati della lista per le primarie; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.
In ciascun collegio circoscrizionale dovrà essere presente almeno il 10% di candidati alle primarie compresi tra i 18 e i 34 anni.
I coordinamenti provinciali possono stabilire norme di salvaguardia volte a garantire la rappresentanza delle città capoluogo o di particolari aree delle zone interne.
I coordinamenti provinciali si impegnano ad assicurare che nella composizione delle liste dei candidati alle primarie sia assicurato la adeguata rappresentanza del pluralismo interno culturale e politico.
I Comitati organizzatori provinciali trasmettono al Comitato regionale la lista dei candidati con la suddivisione in ambiti e l’assegnazione dei candidati da indicare per ciascun ambito, nei termini previsti dall’art.6 del presente regolamento.
Le assemblee provinciali entro 5 giorni dall’approvazione del presente regolamento approvano un regolamento attuativo, per disciplinare quanto di propria competenza.
Articolo 9
(Elettori ed espressione del voto)
Alle primarie possono partecipare tutti gli elettori registrati nell’Albo del PD nonché coloro che intendono registrarsi anche al momento del voto, secondo quanto prevede lo Statuto nazionale. Per esercitare il voto è necessario presentare al proprio seggio la carta di identità valida, la tessera elettorale e/o il certificato di socio fondatore, e contribuire con 1 euro all’organizzazione delle Primarie.
Ciascun elettore può indicare una sola preferenza tra i candidati presenti nella lista presentata nell’ambito territoriale ovvero nel collegio circoscrizionale in caso di ambito unico. A ciascun elettore viene consegnata nel seggio una scheda con nome e cognome dei candidati presenti nell’ambito territoriale ovvero nel collegio circoscrizionale in caso di ambito unico. Il voto si esprime tracciando una croce sul nominativo del candidato prescelto.
L’elettore potrà indicare, in un apposito spazio riportato sulla scheda, al di fuori della lista presentata nell’ambito territoriale ovvero nel collegio circoscrizionale in caso di ambito unico, un ulteriore nominativo scelto tra cittadini che abbiano i requisiti previsti dall’art. 7 del presente regolamento, ovvero, salvo diversa decisione dell’Assemblea provinciale nel regolamento attuativo, un candidato presente nelle liste di altri ambiti territoriali. Il candidato così eventualmente scelto, che non sia presente nelle liste approvate dall’Assemblea provinciale, dovrà dichiarare di accettare la candidatura alle elezioni regionali, sottoscrivendo il manifesto programmatico del PD Abruzzo.
Articolo 10
(Modalità di scelta)
1. Risultano candidati alle elezioni regionali coloro che hanno ottenuto più indicazioni di scelta in base alla graduatoria di ciascun ambito territoriale e al numero di candidati ad esso assegnati. I candidati indicati al di fuori della lista presentata dall’Assemblea provinciale sono classificati nell’ambito in cui hanno il luogo di residenza
2. Nella lista dei candidati di ciascuna circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al settanta per cento dei candidati, in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.
3. In caso ciò non si verifichi, tale obiettivo è garantito attraverso lo scorrimento della lista di candidati per ciascun ambito territoriale composta in base al numero di indicazioni riportate, fino al raggiungimento della quota prevista nel punto precedente.
4. In caso di parità di indicazione tra candidati nella graduatoria, se la parità è tra candidati di sesso diverso si darà priorità all’obiettivo della parità di genere; altrimenti, sarà l’Assemblea provinciale a decidere a maggioranza sulla base dei curricula presentati.
5. I presidenti di seggio e gli scrutatori, terminate le operazioni di voto, provvedono allo scrutinio dei voti, comunicando i risultati ai Comitati organizzatori provinciali. I Comitati organizzatori provinciali trasmettono al Comitato organizzatore regionale i risultati e le graduatorie dei candidati per ciascun ambito, ai fini della proclamazione dei candidati alle elezioni regionali.
Articolo 11
(Norme di autodisciplina)
Non è consentito presentare la propria candidatura alle elezioni primarie in più collegi circoscrizionali.
Il comportamento dei candidati deve essere ispirato a criteri di sobrietà, correttezza e rispetto del partito e di ogni altro soggetto coinvolto.
Non sono in ogni caso ammesse da parte di ogni singolo candidato le spedizioni postali, e la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda elettorale su mezzi radiotelevisivi, testate giornalistiche o altri organi di stampa e informazione.
La Commissione regionale di garanzia può proporre l’esclusione dalla lista del Pd alle elezioni regionali di coloro che abbiano violato i precedenti punti 2 e 3 su istanza dei Comitati organizzatori provinciali e regionale, ovvero degli elettori registrati nell’Albo del PD.
Articolo 12
(Compiti dei Comitati organizzatori)
I Comitati organizzatori provvedono alle attività di pubblicizzazione delle primarie e a fornire un’adeguata informazione ai cittadini sul loro svolgimento.
I Comitati Organizzatori: sovrintendono allo svolgimento dei lavori; supervisionano il corretto svolgimento delle operazioni; predispongono la modulistica per la raccolta delle firme; accerta i requisiti di ammissione delle candidature e la validità delle firme raccolte; ufficializzano la lista dei Candidati ammessi e non ammessi e la rendono pubblica mediante affissione presso le sedi del PD. I Comitati Organizzatori inoltre: definiscono i Seggi elettorali; nominano scrutatori e Presidente di seggio; predispongono il materiale necessario allo svolgimento delle Primarie; definiscono la localizzazione dei seggi; predispongono la stampa, la consegna e il ritiro della modulistica relativa all’esercizio del voto; forniscono i moduli di ricevuta dei contributi economici versati dagli elettori; raccolgono i fondi e li contabilizzano. La carica di componente del Comitato Organizzatore, componente del Comitato dei Garanti nazionale, regionale o provinciale, e di candidato alle Primarie sono tra di loro incompatibili.

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